La maggior parte dei mutui e dei leasing, presenta importanti anomalie contrattuali e irregolarità nei tassi di interesse applicati. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha sancito due principi innovativi e fondamentali per la tutela dei risparmiatori:
- I mutui con tassi usurai possono essere integralmente annullati;
- Il calcolo del tasso di usura prevede la somma di tutte le voci addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto.
Pertanto, se sommando le penali, le commissioni, gli interessi di mora e le spese comunque denominate agli interessi per la somma mutuata, viene superato il tasso di soglia fissato secondo la legge antiusura n.108 del 1996, il contratto di mutuo è invalido.
Le conseguenze pratiche di questa novella Giurisprudenziale sono dirompenti: il consumatore non dovrà più pagare gli interessi e quelli già versati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che, a seguito della crisi finanziaria, stanno subendo una procedura esecutiva mobiliare o immobiliare da parte di una banca possono così opporsi, con l’assistenza dello studio di Infortunistica Iacangelo, chiedendo l’annullamento del contratto di mutuo ed ottenendo così l’interruzione della procedura esecutiva in corso e la restituzione delle
somme versate alla banca illegittimamnete.
PROBLEMATICHE NEI CONTRATTI DI LEASING E MUTUO
Le problematiche contrattuali più frequenti e che necessitano di opportuna verifica nei contratti di mutuo e di leasing sono:
- Accertamento degli interessi anatocistici, spesso presenti nel sistema di ammortamento;
- Verifica del tasso di interesse applicato;
- Cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;
- Verifica dell’eventuale superamento del tasso usura;
- Contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine.
Nell’analisi dei contratti di leasing si possono riscontrare anomalie riguardanti:
- Superamento del tasso usura;
- L’indeterminatezza dei tassi debitori e delle condizioni economico – contrattuali;
- L’indeterminatezza dei tassi debitori e/o l’anatocismo derivato dal tipo di ammortamento;
- L’illegittimità delle variazioni contrattuali;
- Eccessività onerosità delle penali contrattuali e relativa nullità.
